di concerto con
IL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA
VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l'articolo 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio
1997, n. 127 e le successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in
particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per
uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni
legali;
VISTO il decreto del Ministro dell'università, della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia 21
dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per
l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le
professioni legali;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10
marzo 2001, n.120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;
VISTO l'articolo 2, comma 146, del decreto legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286,
che ha sostituito l'articolo 16, comma 2ter, del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della giustizia, con il quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto n. 537 del 1999, è stato definito il numero complessivo dei laureati in
giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno
accademico 2010-2011;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto n. 537 del 1999, all'indizione del concorso
nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle scuole nell'anno accademico
2010-2011 per il numero complessivo di 5000 posti;
D E C R E T A :
Art. 1
Indizione del concorso
- Per l'anno accademico 2010-2011 è indetto un concorso pubblico per titoli
ed esame per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni
legali ai sensi dell'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 21
dicembre 1999, n. 537.
- Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle
scuole, determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto n. 537 del
1999, è pari a 5000 unità.
- Il concorso si svolgerà il giorno 27 ottobre 2010 su tutto il territorio
nazionale presso le università sedi di facoltà di giurisprudenza indicate nel
prospetto allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I
posti disponibili presso ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato.
- Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca sarà rideterminato, per gli eventuali Atenei richiedenti, il
numero dei posti assegnati al fine di compensare le eventuali carenze di posti
disponibili nelle singole sedi che risultino a seguito dell'espletamento della
prova di ammissione, con quelli in esubero presso altri atenei.
Art. 2
Presentazione della domanda
- Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di
laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno
conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base
degli ordinamenti adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3
novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, in data anteriore al 27
ottobre 2010. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
alla segreteria della facoltà di giurisprudenza di uno degli atenei di cui
all'allegato 1 entro il 5 ottobre 2010. Può essere presentata domanda di
partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo
accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data
anteriore alla prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati
allegano la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal
fine stabilita dalla competente università.
- Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si
applicano le norme vigenti in materia.
- E' in facoltà dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati dal concorso
in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato provvedimento del
direttore amministrativo.
Art. 3
Prova d'esame
- La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta
multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di
diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale
civile e procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la
divulgazione. E' altresì vietata l'introduzione nell'aula di telefoni
portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto
qualsiasi forma.
- Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della
prova è di novanta minuti.
- Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici
commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 4
Commissione giudicatrice
- Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli atenei di cui
all'allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due
professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e
da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo
ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. La
commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle
prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la
verbalizzazione. La commissione provvede inoltre alla formulazione della
graduatoria dei candidati ai sensi dell'articolo 5. Con lo stesso decreto è
nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del
procedimento.
- Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la commissione
giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università
"La Sapienza" di Roma invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte
una delle tre buste contenenti gli elaborati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, del decreto n. 537 del 1999. A tal fine la commissione controlla
preliminarmente l'integrità dei plichi contenenti i tre elaborati.
- Il numero dell'elaborato sorteggiato è comunicato per via telematica ai
responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell'immediato
espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata
contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a
disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l'apertura
dei questionari. E' in ogni caso disposta l'esclusione dalla prova del
candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
dell'autorizzazione della commissione.
- Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 119 del 24 maggio 2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede,
o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio
interuniversitario CINECA il giorno 25 ottobre 2010. L'esito della correzione
degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del
procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 5 da
parte della commissione giudicatrice.
Art. 5
Valutazione della prova e dei titoli
- Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti
disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'articolo 4 ha a
disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per la
valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del curriculum e
cinque per il voto di laurea.
- La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i
criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.